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Calcio Eccellenza Calabria, prova televisiva non ammessa: il Giudice sportivo respinge i reclami di Stilomonasterace e Castrovillari. Confermate le squalifiche - Non sono state accolte dal Giudice sportivo i reclami di Stilomonasterace e Castrovillari, effettuato se non altro per limitare i periodi di squalifica comminati ad entrambe le societa'. Entrando nel merito, la Corte ha ritenuto che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell’arbitro e relativo supplemento di gara non possa essere posto in dubbio in quanto gli atti citati ricostruiscono e riportano i comportamenti addebitati in maniera oggettiva, esaustiva, puntuale e scevra da vizi logici. Per quel che riguarda la prova cosiddetta prova televisiva, il Giudice ha chiarito la questione come segue: " In via preliminare va rappresentato che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) ed ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfeme per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6), fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa. Anche il disposto dell'art. 62, comma 1, del C.G.S., che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare immagini televisive nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, esula dal caso in esame. È da aggiungere che le statuizioni in materia impongono che le immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale, ulteriore elemento che non ricorre nel caso che occupa ". Di seguito si riportano le squalifiche confermate: La squalifica ai due allenatori fino al 22/ 4/2026: - Daghio Fabrizio (A.S.D.Castrovillari Calcio) per comportamento ingiurioso nei confronti dell' allenatore della squadra avversaria e per avere partecipato alla rissa con tesserati della squadra avversaria colpendo l'allenatore e altri tesserati con pugni e calci venendo meno alla funzione educativa del suo ruolo di allenatore - Papaleo Giuseppe (A.S.D.Stilomonasterace Calcio) per avere dato luogo ad una rissa durante la gara ed avere colpito con due pugni l'allenatore della squadra avversaria e per avere colpito con pugni e calci altri tesserati dell’A.S.D. Castrovillari Calcio venendo meno alla funzione educativa del suo ruolo di allenatore. La squalifica ai calciatori fino al 6/ 5/2026: - Gueye Omar A.S.D.Castrovillari Calcio) per avere preso parte ad una rissa con calciatori avversari, durante la gara e per avere colpito con un pugno in piena faccia un calciatore avversario, nonché per avere colpito con pugni, calci e spinte altri tesserati della società avversaria. - Dominguez Ayecaba Juan Ignacio (A.S.D.Stilomonasterace Calcio) per avere preso parte ad una rissa con calciatori avversari, durante la gara e per avere colpito con un pugno in pieno naso un calciatore della società Castrovillari, e avergli sferrato un calcio mentre lo stesso si trovava per terra. La squalifica ai calciatori per tre gare effettive: - Abdelazim Omar Mohamed (A.S.D. Castrovillari Calcio) per avere partecipato ad una rissa colpendo un calciatore della squadra avversaria. - Di Francesco Francisco (A.S.D.Castrovillari Calcio) per aver partecipato ad una rissa colpendo un calciatore della squadra avversaria. - Uneida Vieira Berbardo (A.S.D.Stilomonasterace Calcio) per avere spintonato con forza un calciatore avversario a gioco fermo facendolo cadere per terra.

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