Calcio Eccellenza Calabria, il Giudice sportivo perde un' occasione per dare un segnale contro la violenza: rigettato il ricorso intentato dai rossoneri a seguito della rissa verificatasi durante la gara con la Stilomonasterace et  at:  19/02/2026  

Calcio Eccellenza Calabria, il Giudice sportivo perde un' occasione per dare un segnale contro la violenza: rigettato il ricorso intentato dai rossoneri a seguito della rissa verificatasi durante la gara con la Stilomonasterace - Decide in effetti di non decidere il Giudice sportivo, rispetto alla gara Stilomonasterace-Castrovillari che probabilmente anche per dare un senso alle tante politiche messe in atto contro la violenza sul campo e negli stadi avrebbe dovuto se non altro far rigioare una parte di quella gara. Una decisione che purtroppo non va nel verso giusto sportivamente parlando anche per dare una lezione a chi con tanta violenza ha reagito. Volendo entrare nello specifico e nelle dovute misure un esempio di come un allenatore o un giocatore deve comportarsi quando riceve un' offesa verbale da parte dell' avversario e' quella che ha visto protagonista il giocatore del Real Madrid, Vinicius che quando è stato etichettato dall' avversario come scimmia, il giocatore madrileno non si è messo a correre verso l' avversario per magari tirargli un calcio nello stinco, no non lo ha fatto: si e' limitato semplicemente a rendere partecipe l' arbitro di quanto accaduto che ha poi deciso di conseguenza. Quello cioè che avrebbe dovuto fare l' allenatore della Stilomonasterace che, invece, ha fatto altro. D' altro canto nelle squalifiche dei due allenatori, iniziali protagonisti dello squallido spettacolo, pur essendo stato inflitto lo stesso periodo di squalifica le motivazioni sono diverse: l' allenatore del Castrovillari è stato punito in primis per comportamento ingiurioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, mentre per il mister della Stilomonasterace per avere dato luogo ad una rissa durante la gara e avere colpito con due pugni l'allenatore della squadra avversaria ecc ... Detto questo il Giudice sportivo ha perso l' occasione non facendo ripetere la gara partendo dal minuto della sospensione per dare un segnale di tipo diverso senza avallare di fatto atteggiamenti violenti. Detto questo vi proponiamo quanto scritto nelle motivazioni: Letto il ricorso con il quale la ricorrente ha chiesto in accoglimento del ricorso, tra l’ altro, di disporre in via principale che il risultato della partita Stilomonasterace Calcio - Castrovillari Calcio siastabilito in 1-1 così come cristallizzatosi al momento del triplice fischio da parte dell'arbitro e in via subordinata disporre che la partita venga rigiocata su terreno di gioco neutro in quanto a seguito nei fatti avvenuti nel corso del secondo tempo costituiti, a detta della ricorrente, da pesanti offese verbali e percosse fisiche da parte dell’ allenatore e di alcuni tesserati della squadra avversaria oltre che da personale della stessa società che ha poi messo a serio rischio la generale incolumità dei presenti tanto da avere comportato l'intervento delle forze dell'ordine, coinvolgendo non solo il personale già presente in loco, ma anche un'ulteriore pattuglia e da portare l'arbitro a ritenere non sicuro proseguire l'incontro e a fischiare per tre volte la fine della partita mandandole squadre negli spogliatoi e solo "dopo circa 40 minuti l'arbitro ha comunicato ai giocatori di riprendere la partita, non valutando però in maniera correttamente adeguata né le condizioni ambientali né le condizioni soggettive per una ripresa della partita" atteso che a detta della società Castrovillari Calcio diversi giocatori già erano in doccia (in quanto l'arbitro aveva decretato la fine della partita attraverso il "classico" triplice fischio, 2 fischi corti e un fischio lungo) e in più erano a tal punto scossi da temere seriamente per la loro incolumità e che il prosieguo della gara è avvenuto con l'impianto di illuminazione totalmente deficitario, tanto da non permettere di proseguire in maniera regolare l’ incontro; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 5 minuto del secondo tempo, partiva una rissa nella zona della panchina fra le due squadre, con diversi calciatori e dirigenti coinvolti, che durava per parecchi minuti, fermata solo dall’ingresso in campo delle forze dell’ordine, che indicevano il direttore di gara a sospendere la partita temporaneamente, per capire anche insieme alle forze dell’ordine se vi erano le condizioni di poter proseguire la gara e dopo aver sentito le forze dell’ordine, avuto anche da parte loro un riscontro positivo, l’arbitro riprendeva l’incontro terminandolo regolarmente; Considerato che i fatti accaduti intorno al 5º minuto del secondo tempo di gioco, da parte di tesserati di entrambe le società, sono deplorevoli e come tali sono stati sanzionati da questo Giudice Sportivo Territoriale con i provvedimenti riportati nel Comunicato Ufficiale CR Calabria n. 127 del 12 febbraio 2026; Considerato che dal referto arbitrale non si evince la sospensione definitiva dell’ incontro da parte del direttore di gara; Ritenuto di dovere rigettare il ricorso della società Castrovillari Calcio in quanto la gara ha avuto regolare esecuzione, nonostante le sospensioni per come riportato nel referto arbitrale che, ai sensi dell’ art. 61 -comma 1- del CGS, ha valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati ed è Comunicato Ufficiale N. 130 del 19 Febbraio 2026 985 sufficiente per formare il convincimento dell’ organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e non risulta contraddittorio; delibera 1) rigettare il ricorso e, per l effetto, omologare il risultato della gara Stilomonasterace Calcio Castrovillari Calcio: 3 – 1; 2) incamerare il contributo per l’ accesso alla giustizia sportiva versato dalla società Castrovillari Calcio.

 

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