LA COORDINATRICE CITTADINA DELL' UDC, MARIAROSARIA D' ATRI: CONSIGLIO COMUNALE NON VALIDO IN PRIMA SEDUTA et  at:  11/07/2013  

Non costituisce un caso " inaudito " il fatto che il Consiglio Comunale non si sia tenuto in prima convocazione. Se in consiglio non si raggiunge il numero legale in prima convocazione e' ovvio che venga tenuto in seconda convocazione. Il consiglio, in prima convocazione il 10/07/2013 non ha raggiunto il numero legale e pertanto non essendo valido, si terra' in seconda convocazione in data odierna 11/07/2013 alle ore 16,00. La ragione di tutto ciò è nel mancato raggiungimento del numero legale previsto dall'art. 21 delle disposizioni regolamentari dell'ente. “Inaudito” semmai, oltre che non consentito dalla Legge, è conteggiare per il raggiungimento del minimo legale anche la presenza del Sindaco, che per espressa disposizione legislativa (art. 38 comma 2 TUEL), non è prevista nel computo ai fini del raggiungimento del quorum strutturale; dunque non c'è nulla di inaudito per come denunciato dal capogruppo del PD che oltre ad essere un politico è anche un valido operatore del diritto. Tutto ciò non costituisce un fatto meramente politico, ma prettamente giuridico ai fini della formazione dell'organo decisionale del Consiglio Comunale. Riguardo al Presidente del Consiglio, è vero che è stato presente per la prima convocazione, ma per ragioni impeditive di natura personale, non si è potuto insediare in seno al consiglio. D’altronde la sua figura poteva essere facilmente surrogabile, dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano, potendo gli stessi svolgere le funzioni a loro spettanti per come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Comunale.  In qualità di coordinatrice dell’UDC a Castrovillari, nonchè componente del Direttivo Regionale del partito, ho comunque chiesto notizie e spiegazioni circa l'accaduto al Presidente del Consiglio che a tal proposito, ha dichiarato: << In via preliminare va chiarito che la posizione del Presidente del consiglio  è di garanzia dell'intero Consiglio Comunale e non solo di parte di esso, ancorchè maggioritario, in quanto organo istituzionale e non politico>> Il Presidente  del Consiglio prosegue: << Considerato che la seduta si è tenuta con la presenza di solo 8 consiglieri comunali su 16, stante le disposizioni regolamentari di quest'Ente, che prevedono espressamente, per la regolare costituzione dell'Organo Consiliare, in Prima Convocazione, la presenza  di almeno la metà più 1 dei consiglieri assegnati al comune (art. 21 comma 1), la stessa non può ritenersi validamente costituita; è bene anche chiarire che ai fini della costituzione dell'Organo Consiliare, il Sindaco non può essere computato nella formazione del Quorum Costitutivo necessario a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, e ciò per espressa disposizione dell'art. 38 comma 2 ult. periodo, del TUEL, per come anche interpretato  dal T.A.R.  Lombardia Milano Sezione  I del 22,06,2011 n° 1604; dunque la seduta del consiglio nella data del 10/07/2013, tenutasi in prima convocazione deve ritenersi non valida, poiché non validamente oltre che giuridicamente costituita, o meglio, la mancanza di numero legale dei consiglieri comunali non legittimava la prosecuzione dei lavori, che necessariamente deve tenersi in seconda convocazione , per come decisa dalla conferenza dei Capi-gruppi >>  F.to Mariarosaria D’Atri

 

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