IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CONDANNA IL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DELL?ATP DI COSENZA CHE DOVRA' PAGARE ANCHE 4.000 EURO CIRCA DI SPESE IN MATERIA D' INAMOVIBILITA' DELLE RSU DEL SINDACATO SAB, SENZA IL PREVENTIVO NULLA OSTA et  at:  02/12/2015  

Il Tribunale di Castrovillari condanna il comportamento antisindacale dell’ATP di  Cosenza che dovra' pagare anche 4.000 euro circa di spese in materia d' inamovibilita'  delle RSU del sindacato SAB, senza il preventivo nulla osta.  Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari dr.ssa L.L. con ordinanza n. 3421 dell' 1/12/2015, accoglie il ricorso ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), proposto dal sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del medesimo foro e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal MIUR consistita nel trasferimento dei dirigenti sindacali RSU proff. M.A.R.D., R.C., A.M.D., F.S. e J.M. e ne ordina la rimozione degli effetti.  Condanna gli enti resistenti in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell’O.S. ricorrente e liquida in complessivi euro 3.513,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario, nella misura del 15% come per legge.  Il SAB non può che esprimere soddisfazione per l’ennesima pronuncia di condanna nei confronti dell’ATP su una materia che, sia in passato, sia nel presente, si sono pronunciati vari Tribunali della provincia che hanno visto sempre soccombere i vari dirigenti che si sono succeduti nel tempo a condurre l’ATP di Cosenza. Nel merito è opportuno premettere che l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori definisce la condotta antisindacale in modo teleologico e non analitico, qualificando come tale una determinata condotta, non in base alle sue modalità esteriori, ma in relazione al risultato perseguito, ovverosia alla sua idoneità ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale.  L’art. 22 dello St. Lav, prevede che “Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.  Per ritenere operante la disposizione relativa alla richiesta del nulla osta delle organizzazioni sindacali, in caso di trasferimento dei dirigenti sindacali presso un’unità produttiva ubicata in sede diversa, si rende necessario approfondire il concetto di <<sede diversa>> e verificare se applicabile al caso di specie.  Non vi è dubbio alcuno che i disposti trasferimenti presso gli istituti scolastici in questione, debbano essere intesi quali “unità produttive” ubicate in sedi diverse, ai sensi dell’art. 22 St. Lav., attese l’autonomia gestionale ed amministrativa nonché finanziaria degli istituti scolastici di destinazione rispetto a quelli di provenienza.  Orbene, la disposizione in parola è finalizzata alla tutela dell'interesse sindacale all'inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal legislatore prevalente sulle esigenze dell'impresa per l'attitudine del trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e l'ambiente in cui egli operava quale titolare d’incarichi sindacali.  Nel caso di specie, il Ministero convenuto ha provveduto al ritiro dei decreti, in precedenza emessi, relativi alle utilizzazioni provinciali dei docenti rappresentati dall’O.S. ricorrente, eletti r.s.u.(D.,M.,S.) ovvero rieletti r.s.u.(D’A.e C.), nel marzo 2015, al fine espresso di “garantire la parità di trattamento nella gestione delle operazioni di movimenti annuali del personale docente chiamato a ricoprire per il prossimo triennio la carica di dirigente sindacale (RSU) all’interno dell’istituzione scolastica”.  I trasferimenti impugnati dall’O.S. ricorrente debbono essere considerati lesivi delle prerogative sindacali, disciplinate direttamente da una norma primaria che prevede il previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza o della RSU, ove il dirigente ne sia componente, in caso di trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei componenti della RSU; disposizione che si applica sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale (art. 22 L. 300/1970 e art. 18 CCNQ - Contratto Collettivo Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998).  Ne consegue che la prof.ssa M.A.R.D. deve essere assegnata alla scuola media di Morano Calabro, A.M.D. a quella di Frascineto, R.C a quella di Spezzano Albanese, mentre il prof. F.S. all’IPSIA di Cariati. F.to Prof. Francesco Sola  Segretario Generale SAB        

 

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