Castrovillari - Referendum del 22 e 23 marzo: i numeri, la scelta e le sue implicazioni et  at:  30/01/2026  

Castrovillari - Referendum del 22 e 23 marzo: i numeri, la scelta e le sue implicazioni - Manca ancora oltre un mese per il voto referendario confermativo che porra' i cittadini di fronte alla scelta se lasciare immutata la  legge costituzionale oppure modificare le: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» o viceversa. A Castrovillari almeno sulla carta saranno chiamati a votare 20.437 elettori di cui 9.858 maschi e 10.579 femmine, in questi numeri sono inclusi anche i fuori sede. Come afferma il Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma, Giovanni Verde in una guida per gli elettori in merito alla riforma della giustizia voluta dalla maggioranza al governo del Paese - sarebbe stato necessario che la riforma non fosse imposta da una maggioranza, perché, se la Costituzione ha da essere la guida stabile della nostra democrazia, gli interventi che la riguardano dovrebbero essere il frutto di scelte ampiamente condivise. Nel tempo presente in cui prevale la logica del “più forte” le cose vanno diversamente - Nella guida per gli elettori da lui realizzata e pubblicata dal " Il sole 24 ore ", il Professore conclude - In altre parole e per semplificare, il cittadino non si lasci ingannare da false rappresentazioni. Sappia che il voto a favore della separazione sarebbe giustificato se si volessero porre le premesse per avvicinare il nostro sistema di giustizia penale a quello dei sistemi angloamericani. Il cittadino, votando, deve esserne consapevole e, se ritiene che quest’ultimo sistema di giustizia penale è preferibile, voti pure a favore della separazione. I cittadini in base alla guida in oggetto devono sapere inoltre: a) che la riforma non incide sull’efficienza del nostro sistema giudiziario ( peraltro afflitto da bulimismo panpenalistico, accentuato dai Governi attuali e da una legislazione che non sa fare a meno della sanzione penale ); b) che, se avesse per obiettivo quello di eliminare sospetti per una sorta di connivenza istituzionale tra giudici e pubblici ministeri, questi sospetti non sarebbero eliminati in quanto, nel nostro sistema, lo stesso esercizio dell’azione penale è frutto della collaborazione tra pubblico ministero e giudice, essendosi costruito l’esercizio dell’azione penale come svolgimento di una funzione e assolvimento di un onere e non come esercizio di un “potere”; c) che la configurazione dell’organo dell’accusa come parte “pubblica” che esercita un “ministero” ha avuto come conseguenza - e, al tempo stesso, ne costituisce giustificazione - che al pubblico ministero sia stato affidato il potere di indagine, che è la premessa del doveroso esercizio dell’azione penale, e gli sia stato consentito di disporre della polizia giudiziaria; d) che la riforma non solo modifica la situazione esistente, ma addirittura la peggiora, perché accentua l’autonomia e l’indipendenza dei pubblici ministeri (o meglio dei funzionari dell’accusa), il cui potere di indagine, da esercitare in una condizione di assoluta irresponsabilità, diventa del tutto incontrollabile, facendo venire meno il “self restraint” che oggi in qualche modo sopravvive per appartenere i pubblici ministeri a un’organizzazione unitaria facente capo ad un unico Csm e che oggi giustifica che egli possa disporre di una polizia giudiziaria e che la stessa attività istruttoria sia rigorosamente disciplinata; e) che la riforma sarebbe autolesionistica se non volesse essere un primo passo per rendere necessarie ulteriori evoluzioni mirate a porre i pubblici ministeri, trasformati in pubblici funzionari, sotto il controllo del Governo e, per questa via, a controllare l’esercizio del potere di indagine; f) che in questo contesto non avrebbe senso conservare una polizia giudiziaria, che dovrebbe essere assorbita dalla polizia di sicurezza pubblica; g) e neppure avrebbe senso ammettere che al processo possano partecipare la parti private.Qui trovate la guida dettagliata

 

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