A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL COMITATO INTERREGIONALE 
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 
Per le Società del Comitato Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni 
effetto le gare: 
- 
-
- 
 di Campionato Nazionale di Serie D 
- 
-
- 
 di Campionato Nazionale “Juniores” 
- 
-
- 
 di Coppa Italia Dilettanti 
B) 	
ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 
Il Comitato Interregionale organizza per la stagione sportiva , 2008/2009 - 
secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D, 
il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società 
nella stagione sportiva 2007/2008 e corredato dai requisiti di carattere 
organizzativo richiesti dalla F.I.G.C. 
Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su 
9 gironi composti da 18 squadre ciascuno 
- partecipano 
162 Società come di seguito specificato: 
| -n. | 9 | Società retrocesse dal Campionato di Serie C/2 al termine della stagione 
sportiva | 
|  |  | 2007/2008; | 
| - n. | 117 | Società componenti l'organico del Campionato Nazionale di Serie D al termine 
della | 
|  |  | stagione sportiva 2007/2008; | 
| -n. | 35 | Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza al termine della 
stagione | 
|  |  | sportiva 2007/2008; | 
| - n. | 1 | Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale 
della | 
|  |  | stagione sportiva 2007/2008. | 
In appendice all’attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali 
spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out 
mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato 
Ufficiale di successiva pubblicazione. 
C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività 
ufficiale organizzata dal Comitato Interregionale possono partecipare, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto 
anagraficamente 
il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 
delle N.O.I.F. 
Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito 
che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2008/2009, le Società 
partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – 
sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di 
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro 
calciatori “ giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
-1 nato dal 1° gennaio 1988 in poi 
-2 nati dal 1° gennaio 1989 in poi 
-1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi 
Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei 
cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali 
corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori 
appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di 
espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni 
consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età 
prestabilite. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della 
perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia 
Sportiva 
D) 	
ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i 
termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti 
secondo le disposizioni appositamente emanate dal Comitato Interregionale e già 
pubblicate in separato Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al 
Campionato di Serie D della stagione sportiva 2008/2009 non saranno accettate le 
iscrizioni di Società che risultino avere pendenze debitorie nei confronti della 
F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze 
verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di 
sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o 
dagli Organi per la risoluzione di controversie. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute 
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro 
il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive 
della Commissione Vertenze Economiche e del 
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società 
devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine 
perentorio di lunedì 14 luglio 2008 (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 
maggio 2008). 
Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l’attenzione di tutte le 
Società sulle modifiche regolamentari inerenti l’art. 94 ter delle N.O.I.F. che 
di seguito vengono riepilogate. A tale riguardo si segnala che le modifiche 
intervenute vengono opportunamente evidenziate in grassetto. 
ART. 94 ter 
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati 
Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della 
L.N.D. 
- 
Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati 
Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i 
calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o 
subordinato. 
- 
Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici 
annuali -fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi 
alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di 
trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle 
norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e 
non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 
dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale 
vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno 
successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di 
competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; 
qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal 
calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione 
dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di 
trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso 
della stagione sportiva. 
- 
Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di 
trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo 
di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato. 
- 
Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e 
Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni 
prestazione, come voce premiale. 
- 
Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei 
Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere 
erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità 
di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al 
giorno). 
- 
Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno 
prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 
21/11/2000, N° 342 
- 
In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di 
Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione 
di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli 
eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di 
trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di 
retrocessione della società nei Campionati Regionali. 
- 
Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e 
sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a 
quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare 
ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta 
il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia 
Sportiva. 
- 
 Abrogato. 
- 
Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi 
precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, 
innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e 
con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 
- 
Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere 
impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla 
comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione 
Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione 
Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla 
comunicazione della decisione. 
- 
Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione 
Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le 
decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data 
del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. 
della stagione successiva 
qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il 
termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 
- 
Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con 
lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 
giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si 
applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia 
Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio 
Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà 
ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva 
qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il 
termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. 
E) 	
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C/2
 Le 
9 Società che, al termine della stagione sportiva 2008/2009, si classificheranno 
al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C/2 della 
stagione sportiva 2009/2010. 
F) 	
RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE 
Al termine della stagione sportiva 2008/2009 in ogni singolo girone 
retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro 
squadre così distinte: 
-le Società classificate al 17°e 18° posto 
-due Società perdenti le gare di play-out 
G) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 
DILETTANTI 
La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato 
Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale di successiva pubblicazione. 
H) 	
SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE 
In caso di vacanza degli organici del Campionato di Serie D, conseguente a 
rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione 
inappellabile del Comitato Interregionale, con la preclusione di “ripescaggi” 
che consentono ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima 
stagione sportiva. 
Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2009/2010 si terrà conto della 
graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale e della 
graduatoria stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di 
spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, 
disputate a conclusione della stagione sportiva 2008/2009. La vacanza 
nell’organico del Campionato di Serie D della stagione sportiva 2009/2010 verrà 
completata secondo l’alternanza che prevede, nell’ordine, il ripescaggio dalla 
graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde 
classificate di Eccellenza 2008/2009 e la graduatoria appositamente stilata dal 
Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato di Serie D a 
completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2008/2009 devono 
produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, 
attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2008/2009. 
I) 
NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 
Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D , come già 
pubblicato sul Comunicato n. 27 del 4 giugno 2008, sono tenute a versare la 
somma di € 49.000,00. 
Il versamento di tale importo è da ascriversi ai seguenti titoli: 
| € | 12.000,00 | diritti di iscrizione al Campionato Campionato Nazionale Juniores | Nazionale | di | Serie | D e | 
| € | 5.800,00 | acconto spese (a garanzia di debiti sportivi | stagione sp |  | ortiva 2008/2 | 009) | 
| € | 31.000,00 | fidejussione bancaria |  |  |  | 
| € | 200,00 | quota associativa |  |  |  |  | 
L) 
ATTIVITA' GIOVANILE 
In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma 
1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Comitato 
Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale 
«Juniores» indetto dalla L.N.D. 
Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai 
Campionati o altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
Le Società del Campionato di Serie D che nella stagione sportiva 2007/2008 
hanno partecipato a titolo sperimentale ai Campionati Allievi e Giovanissimi 
Nazionali, hanno il diritto di ammissione ai rispettivi campionati regionali 
relativi alla stagione sportiva 2008/2009. Tale disposizione non si applica per 
quelle Società che sono retrocesse nel Campionato di Eccellenza alla fine della 
Stagione Sportiva 2007/2008, ad eccezione di quelle eventualmente ripescate nel 
Campionato di Serie D relativo alla stagione sportiva 2008/2009. 
M) 
CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES " 
Il Campionato Nazionale “Juniores” è organizzato dal Comitato Interregionale, 
sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 
squadre. 
Articolazione 
Al Campionato Nazionale “Juniores” sono iscritte d'ufficio le squadre di 
Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 
2008/2009. 
Inoltre il Comitato Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale 
“Juniores”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società 
partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie “A”, “B”, “C/1” e “C/2” che 
ne facciano richiesta. 
Al Campionato Nazionale “Juniores” non possono essere iscritte squadre di 
Società partecipanti ai Campionati Regionali 
Le Società che non partecipano al Campionato Nazionale “Juniores”, o che, dopo 
il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verranno segnalate alla Procura 
Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia 
Sportiva. 
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo prescritto l’Organo Disciplinare 
adotterà una sanzione pecuniaria di € 15.000,00. 
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale “Juniores” 
Possono partecipare al Campionato Nazionale «Juniores» i calciatori 
nati dal 1° gennaio 1990 in poi 
e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; 
è consentito altresì impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori 
quota” nati dal 1° gennaio 1988. 
In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società 
partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, 
nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente 
dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella 
squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
Le gare del Campionato Nazionale “Juniores” saranno disputate nella giornata di 
sabato. 
N) 	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITA' 
In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute 
nell'art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul 
contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo: 
“”All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile 
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i 
collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente 
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma 
del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a 
loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da 
provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata 
comunicazione alla Lega o al Comitato competente.”” 
O)	
 NORME GENERALI 
O/1 	
Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia 
L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza 
alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società 
ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati 
tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne. 
O/2 	
Recupero gare – variazioni di programma al calendario 
a) Per motivi di carattere organizzativo, Il recupero delle gare non iniziate o 
sospese per qualsiasi motivo, sarà stabilito dal Comitato Interregionale. 
Per eventuali gare non iniziate o sospese 
a partire dalla quart’ultima giornata di Campionato, il Comitato ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui 
Comunicati Ufficiali. 
Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di 
qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Comitato 
Interregionale, che potrà affidare l'organizzazione ad una delle Società 
interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in 
parti uguali tra le stesse Società e il Comitato Interregionale. 
b) Si dispone altresì che, a partire dalla terz’ultima gara del Campionato 
2008/2009, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi 
dell’ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di 
data degli incontri prefissati. Ciò al fine di assicurare la massima regolarità 
di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale. Al 
medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione 
delle squadre in campo (Art. 54 delle N.O.I.F.), 
limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti 
O/3 	
Sgombero della neve 
Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed 
al Campionato Nazionale Juniores dovranno provvedere allo sgombero della neve 
caduta fino alle 72 ore precedenti l'inizio della gara. 
O/4 	
Massimo delle ammende 
Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali 
potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi 
provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità. 
O/5 	
Ammende per rinuncia 
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste 
dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia 
Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure : 
- 
-
- 
Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Dilettanti 
- 
-
- 
Campionato Nazionale Juniores 
| 1a rinuncia | € | 1.000,00 | 
| 2a rinuncia | € | 2.000,00 | 
| 3a rinuncia | € | 4.000,00 | 
1a rinuncia € 1.000,00 2a rinuncia € 1.500,00 3a rinuncia € 2.000,00 
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura 
doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare 
o meno alla conclusione dei Campionati 
O/6 
Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali 
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia 
Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, 
saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 
O/7 
Assistenza Medica 
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, hanno 
l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di 
documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale 
esercitata, e a disposizione sia della squadra ospitante, e della squadra 
ospitata. 
Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza. 
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui 
all'art. 18 comma 1), lettera b) del Codice Giustizia Sportiva. 
Alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Juniores è raccomandato di 
attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione. 
O/8 
Persone ammesse nel recinto di giuoco 
Per le gare organizzate dal Comitato Interregionale sono ammessi nel recinto di 
giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida 
per la stagione in corso: 
a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) un medico sociale;
c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un 
allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile 
sanitario della società;
e) i calciatori di riserva. 
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 
g) La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante 
è obbligatoria. La
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini 
della irrogazione di 
sanzioni disciplinari a carico delle Società. 
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni 
effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell’inizio della 
gara, l’integrità delle strutture utilizzate dagli atleti (spogliatoi, panchine, 
ecc.) 
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina 
assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un 
corretto comportamento. 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
O/9 
Allenatori 
E' fatto obbligo alle Società partecipanti al 
Campionato Nazionale di Serie D di affidare la loro prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore 
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici. 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è 
stato stabilito, per la stagione sportiva 2008/2009, nella misura massima di 
€ 14.000,00. 
È fatto obbligo alle Società partecipanti al 
Campionato Nazionale Juniores di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore 
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è 
stato stabilito, per la stagione sportiva 2008/2009, nella misura massima di 
€ 3.000,00. 
Si rammenta che nel caso il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a 
cessare per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere al tesseramento di un 
altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al più 
tardi entro 30 giorni dalla cessazione del precedente rapporto. 
I contratti stipulati fra le società appartenenti al Comitato Interregionale e 
gli Allenatori, nonché gli eventuali accordi economici formalizzati tra le 
stesse Società e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Comitato 
medesimo. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico 
fra le Società e l’Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione 
sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione 
dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, 
entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato 
dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Comitato avrà cura di 
trasmettere successivamente le richieste di tesseramento al Settore Tecnico 
della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o 
dichiarazione. 
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato mediante il 
deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della 
squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti 
all’inizio dello stesso. 
In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere 
è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
O/10 
Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai 
Campionati 
Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti ha deliberato di 
far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del 
campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine, sulle quali devono 
obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli accompagnatori delle squadre 
e gli eventuali calciatori di riserva. 
O/11 
Orario inizio gare 
L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con prossimo 
Comunicato. 
O/12 
Cambio delle maglie 
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra 
ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserverà i propri 
colori sociali. 
O/13 
Ordine pubblico 
Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art.62 
commi 4) , 5), 6), 7), 8) e 9) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
dettate in materia di Ordine Pubblico: 
  |  | “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, 
debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché 
renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o 
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società, 
impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi 
alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza” | 
  |  | “L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento 
dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.” | 
  |  | Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero 
dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi 
costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto 
ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro di non iniziare o sospendere la 
gara.” | 
  |  | “il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato 
inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro 
mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha 
causato il provvedimento”. | 
  |  | “in caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro 
del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della 
sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, 
l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli 
spogliatoi”. | 
  |  | “l’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile 
di cui al comma 6: La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà 
prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la 
gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di 
Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste Codice di Giustizia 
Sportiva”. | 
La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società 
ospitante alla competente Autorità , dovrà essere esibita all'arbitro prima 
dell'inizio della gara. 
O/14 
Migliore formazione 
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare 
dell’attività ufficiale, la loro migliore formazione . 
L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 1), lett.b) del Codice di 
Giustizia Sportiva 
O/15 
Spareggi per promozioni o retrocessioni 
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria 
superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione 
in classifica si dovrà applicare la norma di cui all'art. 51 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. 
O/16 
Formazione delle classifiche 
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite 
mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara 
pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 
O/17 
Sostituzione dei calciatori 
Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Comitato 
Interregionale, è consentita 
 la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
Nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale le 
Società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un 
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali 
sostituti (cosiddetta panchina allungata). 
In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la 
sostituzione dei calciatori: 
-	
la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà 
effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo 
di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal 
terreno stesso; 
- 
-	
- 
i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 
- 
-	
- 
i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare 
sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina 
delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori 
sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad 
abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 
O/18 
Identificazione dei calciatori 
L’identificazione dei calciatori può avvenire: 
-attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; 
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità 
competenti; 
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Interregionale. 
O/19 
Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali 
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale 
sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Commissario 
Straordinario e dal Segretario.  
Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a 
norma di Regolamento, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo 
sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della Sede 
del Comitato Interregionale - Via Po, n.36 - Roma. 
O/20 
Organizzazione gare amichevoli e Tornei 
Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno 
l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Comitato 
Interregionale, almeno 
dieci giorni 
prima della disputa della gara. 
Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva , le seguenti tasse: 
- 
-
- 
gare amichevoli con squadre dilettanti € 100,00 
- 
-
- 
gare amichevoli con squadre di Serie "C/1" e "C/2" € 150,00 
- 
-
- 
gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B" € 200,00 
- 
-
- 
gare amichevoli con squadre straniere € 250,00 
Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la 
relativa autorizzazione al Comitato Interregionale almeno 
quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione. 
L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione 
di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della 
tassa Torneo nella misura di seguito riportata: 
-Tornei con squadre dilettanti € 300,00 
- 
-
- 
 Tornei con squadre di Serie C/1 e C/2 € 600,00 
- 
-
- 
 Tornei con squadre di Serie A e B € 800,00 
-Tornei con squadre estere € 1000,00 
L’Ufficio Amministrativo del Comitato Interregionale provvederà ad addebitare € 
150,00 a gara in conto spese arbitrali. 
O/21 
Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale 
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle 
N.O.I.F. 
O/22 
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi 
Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentito a tutte le Società 
appartenenti al Comitato Interregionale apporre sulla divisa di gioco il marchio 
e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’art. 72 comma 4) delle 
N.O.I.F. e dell’art. 48 del Regolamento della 
L.N.D. 
O/23 
Diritti di diffusione radio televisiva 
La L.N.D. - ai sensi dell'art. 48 comma 2) del Regolamento della L.N.D. - 
stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative 
ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione 
radiotelevisiva. 
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente. 
O/24 
Campo di gioco 
L’impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal 
Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale, con particolare 
riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali 
e/o Provinciali di Vigilanza. 
Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo 
strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico 
campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà 
essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione 
della struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”. 
O/25 
Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore 
Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F. 
O/26 
Uso campi in erba artificiale 
È autorizzato lo svolgimento dell’attività dilettantistica e giovanile su campi 
in erba artificiale, 
previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
P) 
COPPA ITALIA DILETTANTI 
Il Comitato Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, la 43a , edizione della Coppa Italia Dilettanti. 
Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà 
reso noto con successiva pubblicazione. 
Q) 
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO 
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo 
stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle 
gare: 
a) Campionato Nazionale di Serie D; 
b) Campionato Nazionale Serie “A” di Calcio Femminile; 
c) Campionato Nazionale Serie “A/2” di Calcio Femminile
d) Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio Femminile; 
e) Campionato di Eccellenza; 
f) Campionato di Promozione; 
g) Campionato di 1.a Categoria; 
h) Campionato di 2.a Categoria; 
i) Campionato Nazionale “Juniores”;
j) Campionato Nazionale Allievi; 
k) Campionato Regionale “Juniores”;
l) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C”; 
m) Torneo Interregionale Under 20 Femminile
n) Campionato Regionale Allievi; 
o) Campionato Regionale Giovanissimi; 
p) Campionato 3.a Categoria; 
q) Campionato di 3.a Categoria - “Under 21”; 
r) Campionato di 3.a Categoria - “Under 18”; 
s) Campionato Provinciale “Juniores”;
t) Campionato Provinciale di Calcio Femminile Serie “D”; 
u) Campionato Locale Settore Giovanile; 
v) Attività Amatori.