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DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008
, n. 137 -
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivarepercorsi di
istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto
dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita'
scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione
dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione
dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale
del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e
razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'
innovazione;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.- Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione
e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative
analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento
e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall' inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati
i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al
voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente
articolo.
Art. 3. - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione
del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e'
abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti:
«, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono
sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione
del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in
decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
applicative del presente articolo.
Art. 4. - Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e'
ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore
settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento
economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario
d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5. - Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche'
le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6. - Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita' di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato
e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione
primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.- Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di
specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e
chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che
conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non
ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette
scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8. - Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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